Art. 1.
(Contributi ai corpi bandistici).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a concedere contributi in favore dei corpi bandistici finalizzati all'acquisto di strumenti musicali, di attrezzature e di divise nonché al pagamento delle competenze spettanti ai direttori dei corpi bandistici medesimi.